IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 4008/91 r.g. pretura di Bergamo, sez. Grumello del Monte, a carico di Piensi Massimo per il delitto di cui all'art. 71, quinto comma, della legge n. 685/1975 come mod. da legge n. 162/1990; Udite le richieste delle parti; Rilevato che, sulla scorta degli artt. 73, 75 e 78 della legge n. 685/1975 e succ. mod., e' attualmente sanzionata penalmente la detenzione, anche per mero uso personale non terapeutico, di quantitativi di sostanze psicotrope superiori a quelli stabiliti, in riferimento alle diverse sostanze di cui alle tabelle allegate alla legge, dalla generale tabella che determina le dosi medie giornaliere; - che tale sanzione penale e' uniformemente prevista quindi anche per il semplice assuntore, in misura di poco inferiore a quella prevista per chi detenga le sostanze allo scopo di distribuirle; - che la individuazione della dose media giornaliera e' operata in via generale ed astratta, e dunque prescindendo dalle notoriamente dissimili esigenze dei diversi soggetti assuntori, e comunque indipendentemente dalla diversa loro assuefazione o dipendenza fisiopsichica dalla sostanza psicotropa; Ritenuto che tale trattamento sanzionatorio contrasti con i principi fondamentali di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto sottopone ad eguale trattamento situazioni che possono essere notevolmente diverse in relazione alle caratteristiche dei soggetti agenti; ed in quanto premette il primario compito ordinamentale di rimozione degli ostacoli di ordine sociale che, inducendo o comunque non prevenendo ai singoli di pervenire ad uno stato di dipendenza dalle droghe, ne impedisce il pieno sviluppo della personalita'; Ritenuto, altresi', che tale sistema normativo sanzionatorio appaia contrastante con il precetto dell'art. 27 della Costituzione nella parte in cui commina pene i cui limiti edittali sono affatto divergenti dalla finalita' rieducativa dell'imputato (basti osservare che il minimo previsto per la piu' lieve delle fattispecie incriminate dall'art. 71 citato e' pari al minimo della pena detentiva comminata, ad esempio, per l'omicidio colposo, che si reputa ben piu' allarmante); Ritenuto infine che il sistema normativo sopra delineato contrasti anche con la previsione dell'art. 32 della Costituzione nella parte in cui, anziche' tutelare, se del caso coattivamente, la salute dei singoli assuntori (e della collettivita' indirettamente) sottopone invece a pena detentiva, formalmente una condotta (la detenzione di stupefacente); ma, di fatto, uno stato personale (ossia, quello di tossicodipendente, individualmente caratterizzato da diverse necessita' di assunzione; rispetto ad una astrattamente determinata ed invariabile dose media giornaliera); Ritenuto per l'effetto d'ufficio che la questione di legittimita' costituzionale delle indicate norme, sia rilevante ai fini del decidere e che non appaia manifestamente infondata;